Per le attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 15 17 18 19 20 21 24 (25) 28 31 33 34 ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)). Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita' di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 15 17 18 19 20 21 24 (25) 28 31 33 La misura dei compensi previsti nel presente articolo e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente.

Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 1 agosto 2001

15

Il Decreto 1 agosto 2001 (in G.U. 3/11/2001, n. 256) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di L. 25.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 25.650". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di L. 20.000 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a L. 20.520".

Decreto 26 novembre 2002

17

IL Decreto 26 novembre 2002 (in G.U. 21/01/2003, n. 16) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,25 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,61". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 10,60 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38 a Euro 10,89".

Decreto 24 giugno 2003

18

Il Decreto 24 giugno 2003 (in G.U. 26/08/2003, n. 197) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,61 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,98". Ha inoltre disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il compenso di Euro 10,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,18".

Decreto 6 maggio 2004

19

Il Decreto 6 maggio 2004 (in G.U. 23 luglio 2004, n. 171) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 13,98 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,33". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,18 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,46".

Decreto 24 marzo 2005

20

Il Decreto 24 marzo 2005 (in G.U. 17/05/2005, n. 113) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,33 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,62". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,46 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,69".

Decreto 19 aprile 2006

21

Il Decreto 19 aprile 2006 (in G.U. 20/06/2006, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,62 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,87". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,69 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,89".

Decreto 21 maggio 2007

24

Il Decreto 21 maggio 2007 (in G.U. 09/07/2007, n. 157) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di Euro 14,87 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,17". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di Euro 11,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2006 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,13".

Decreto 13 maggio 2009

28

Il Decreto 13 maggio 2009 (in G.U. 18/09/2009, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a 15,43 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a 15,92." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2007 a 12,34 con decreto ministeriale del 15 aprile 2008, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2008 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a 12,73."

Decreto 5 agosto 2010

31

IL Decreto 5 agosto 2010 (in G.U. 13/09/2010, n. 214) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a €15,92 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 16,03". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il compenso di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2008 a € 12,73 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a €12,82".

Decreto 14 giugno 2011

33

IL Decreto 14 giugno 2011 (in G.U. 12/09/2011, n. 212) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 16,03 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 16,29". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "11 compenso di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adeguato per l'anno 2009 a € 12,82 con decreto ministeriale del 5 agosto 2010, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 38, a € 13,03".

L. 12 novembre 2011, n. 183

34

La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 35) che "le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attivita' svolte a decorrere dall'anno 2012".

Testo vigente dal 13 dicembre 2014 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1999

1999oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 13 dicembre 2014 — 1 gennaio 2027in vigoreper 12 anni
  3. 1 gennaio 2012 — 13 dicembre 2014per 3 anni
  4. 27 settembre 2011 — 1 gennaio 2012per 3 mesi
  5. 28 settembre 2010 — 27 settembre 2011per 12 mesi
  6. 3 ottobre 2009 — 28 settembre 2010per 12 mesi
  7. 19 luglio 2008 — 3 ottobre 2009per un anno
  8. 24 luglio 2007 — 19 luglio 2008per 12 mesi
  9. 1 gennaio 2007 — 24 luglio 2007per 7 mesi
  10. 5 luglio 2006 — 1 gennaio 2007per 6 mesi
  11. 1 giugno 2005 — 5 luglio 2006per un anno
  12. 7 agosto 2004 — 1 giugno 2005per 10 mesi
  13. 10 settembre 2003 — 7 agosto 2004per 11 mesi
  14. 5 febbraio 2003 — 10 settembre 2003per 7 mesi
  15. 18 novembre 2001 — 5 febbraio 2003per un anno
  16. 4 febbraio 1999 — 18 novembre 2001testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2012 al 13 dicembre 2014. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (25) tolto: Per le attivita' di assistenza fiscale, di cui al comma 2 dell'articolo 37, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali operate sui redditi erogati aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita' di cui al comma 4 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art38 · fonte del testo

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