Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Requisiti soggettivi (articolo 33 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
[2]1. I centri sono costituiti nella forma di societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 80. 2. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. 3. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
