Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

  • a)dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
  • b)dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscali ((, nonche' i soggetti non titolari di partita IVA));
  • c)dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.2 Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia e' prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 422)). PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 23 MARZO 1998, N. 56. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo vigente dal 24 dicembre 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/2010

    Questione inammissibile
    28 gennaio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 25 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., nella parte in cui, pur riconoscendo l'istituto della compensazione, stabiliscono una soglia massima di compensabilità uguale per tutti senza tenere conto della grandezza dell'impresa, della sua qualificazione, del volume di affari, dei rapporti economici intra e infra nazionali, dello stato finanziario in cui momentaneamente versa, causato da fatti non imputabili ad essa, determinando irragionevolmente una disciplina uniforme in relazione a situazioni soggettive ed oggettive che possono presentare rilevanti differenze. Anzitutto, in presenza dell'eccezione della ricorrente secondo cui l'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 non prescriverebbe alcuna sanzione per l'ipotesi di compensazione di crediti IVA effettuata al di là dei limiti previsti dalla legge, la Commissione tributaria rimettente ha omesso ogni pronuncia, che sarebbe stata, invece, necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione sollevata, dal momento che, in caso di accoglimento di siffatta prospettazione, la questione sarebbe priva di rilevanza ai fini della definizione del procedimento a quo . Inoltre, l'ordinanza non chiarisce le ragioni per le quali dovrebbero trovare applicazione nella specie gli artt. 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997. Peraltro, per ricondurre a ragionevolezza la normativa censurata, sarebbe necessaria una disciplina modulata con riferimento alle varie situazioni di fatto ipotizzate, la cui previsione competerebbe alla discrezionalità del legislatore ordinario, e non rientrerebbe nei poteri di questa Corte. Infine, il rimettente ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della disciplina censurata con gli artt. 53 e 97 della Costituzione. In senso analogo, v. citata ordinanza n. 191/2009.

    Art. 17 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 25 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1998 al 24 dicembre 1998. 29 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscaliaggiunto: , nonche' i soggetti non titolari di partita IVA;

… 38-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. tolto: La garanzia e' prestata a favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e' stata prestata aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 NOVEMBRE 1998, N. 422. PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 23 MARZO 1998, N. 56.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art25 · fonte del testo

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