Art. 18 — Termini di versamento
Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno ((sedici)) del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 3 6 I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali ((, nonche' il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre)). I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 12 giugno 1998, n. 181 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271
3Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' fissato al 19 giugno."
D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422
6con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Testo vigente dal 24 dicembre 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
