I contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai servizi di cui all'articolo 2 devono rispettare gli obiettivi minimi di appalto stabiliti alla tabella 3 dell'allegato per i veicoli leggeri puliti e per i veicoli pesanti puliti. Gli obiettivi minimi di cui al comma 1 sono espressi in termini di percentuali minime di veicoli puliti rispetto al numero complessivo di veicoli adibiti al trasporto su strada oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025 per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento. Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto, la data dell'appalto pubblico da prendere in considerazione e' quella di aggiudicazione del contratto. I veicoli che rientrano nella definizione di veicolo pulito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), o di veicolo pesante a emissioni zero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito ad adeguamento, possono essere conteggiati rispettivamente come veicoli puliti o veicoli pesanti a emissioni zero ai fini del rispetto degli obiettivi minimi di appalto. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati, oggetto di leasing, locazione o vendita a rate a titolo di ciascun contratto. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi di appalto e' preso in considerazione il numero di veicoli adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la prestazione dei servizi contemplati da ciascun contratto. Qualora non siano adottati nuovi obiettivi per il periodo successivo al 1° gennaio 2030, continuano ad applicarsi, nei successivi periodi quinquennali, gli obiettivi fissati per il secondo periodo di riferimento, calcolati conformemente a quanto previsto ai commi da 3 a 7.

Testo vigente dal 29 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;187~art4 · fonte del testo

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