Art. 9 — Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili:
- a)individua, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo;
- b)effettua lo scambio di informazioni pertinenti con le autorita' competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione dei certificati, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Testo vigente dal 7 gennaio 2022
