Art. 8 — Libretto di navigazione e giornale di bordo
Il conduttore di nave registra, su richiesta del titolare, il tempo di navigazione e la relativa qualifica nel libretto di navigazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 6. Su richiesta di un membro dell'equipaggio, l'autorita' competente convalida nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell'autenticita' e della validita' delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati a procedure per assicurare l'autenticita' dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
Testo vigente dal 7 gennaio 2022
