Art. 10 — Disposizioni tariffarie
Le spese relative alle attivita' delle commissioni di esame istituite dalle autorita' competenti per l'accertamento delle competenze professionali, in particolare in relazione alla previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) nonche' gli oneri connessi al rilascio dei certificati di cui all'articolo 11, sono a carico dei richiedenti. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le tariffe a carico dei richiedenti i servizi di cui al comma 1, sulla base del costo effettivo del servizio reso, nonche' le modalita' di versamento e di adeguamento delle medesime tariffe, da prevedersi con cadenza almeno biennale. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 7 gennaio 2022
