Su segnalazione della Autorita' di pubblica sicurezza, l'autorita' competente puo' sospendere temporaneamente la validita' nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorita' competente registra senza ritardo le sospensioni nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.

Testo vigente dal 7 gennaio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-16;237~art7 · fonte del testo