Art. 7 — Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione
Su segnalazione della Autorita' di pubblica sicurezza, l'autorita' competente puo' sospendere temporaneamente la validita' nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorita' competente registra senza ritardo le sospensioni nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
Testo vigente dal 7 gennaio 2022
