In conformità della 'ratiò della legge n. 662 del 1996, recante delega legislativa al Governo, il cui scopo dichiarato (anche nel titolo) è quello della "razionalizzazione del sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate", la scelta del legislatore delegato - la cui discrezionalità va valutata, appunto, in relazione alla specifica delega ricevuta ed alla sua 'ratiò - ha mirato a dare attuazione a un espresso criterio direttivo della stessa legge e non ha ecceduto perciò i margini concessi al delegato; essa, infatti, ha risposto all'esigenza di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate, dispondendo di accordare ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi anche la potestà esecutiva per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, attesa l'evidente necessità di unificare in un solo soggetto, e precisamente nel concessionario, sia la funzione di "cassiere" sia la potestà di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia. Ne', per altro verso, può darsi una lettura restrittiva del criterio direttivo espresso dalla legge delega n. 662, tale cioè da escludere modifiche rilevanti della normativa vigente rese necessarie dalle nuove funzioni attribuite ai concessionari. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per un asserito eccesso di delega.
Art. 7 Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari · Art. 76 cost.