Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Per la riscossione coattiva delle entrate ((diverse da quelle)) di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo e' formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 203/2000

    Altra decisione
    16 giugno 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce del complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento determinato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e del relativo servizio nazionale) - la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva delle somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, di beni demaniali e patrimoniali dello Stato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (il quale, a sua volta, richiama le disposizioni relative alla riscossione dei tributi), rende applicabile l'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (che prevede che le opposizioni regolate dagli articoli dal 615 al 618 cod. proc. civ., non sono ammesse) e, quindi, attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza. L.T.

    Art. 7 Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari · Art. 11 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 163/2000

    Questione infondata
    31 maggio 2000

    In conformità della 'ratiò della legge n. 662 del 1996, recante delega legislativa al Governo, il cui scopo dichiarato (anche nel titolo) è quello della "razionalizzazione del sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate", la scelta del legislatore delegato - la cui discrezionalità va valutata, appunto, in relazione alla specifica delega ricevuta ed alla sua 'ratiò - ha mirato a dare attuazione a un espresso criterio direttivo della stessa legge e non ha ecceduto perciò i margini concessi al delegato; essa, infatti, ha risposto all'esigenza di razionalizzare il sistema di riscossione delle entrate, dispondendo di accordare ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi anche la potestà esecutiva per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, attesa l'evidente necessità di unificare in un solo soggetto, e precisamente nel concessionario, sia la funzione di "cassiere" sia la potestà di riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia. Ne', per altro verso, può darsi una lettura restrittiva del criterio direttivo espresso dalla legge delega n. 662, tale cioè da escludere modifiche rilevanti della normativa vigente rese necessarie dalle nuove funzioni attribuite ai concessionari. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per un asserito eccesso di delega.

    Art. 7 Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1997 al 24 dicembre 1998. 6 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Per la riscossione coattiva delle entrate tolto: amministrate da enti diversi da quelli aggiunto: diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. Per la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237~art7 · fonte del testo

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