Art. 46 — Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole da: «utilizzabile» a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2»;
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La realizzazione» a: «di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71»;
- c)il comma 3 e' abrogato;
- d)al comma 3-bis, alinea, le parole: «e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3» sono soppresse;
- e)dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.».
Testo vigente dal 13 settembre 2016
