Art. 6 — Organi collegiali d'interesse degli enti locali
Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, puo' istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Testo vigente dal 22 luglio 1999
