Art. 7 — Disposizioni finanziarie
Le disponibilita' finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.
Testo vigente dal 22 luglio 1999
