Art. 1 — Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale
Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attivita' e ai suoi risultati. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
- a)a livello centrale, il consiglio superiore della pubblica istruzione;
- b)a livello regionale, i consigli regionali dell'istruzione;
- c)a livello locale, i consigli scolastici locali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 22 luglio 1999
