Art. 5 — Consigli scolastici locali
Articolo abrogato dalla l. 2 dicembre 2025, n. 182.
Abrogato dal 18 dicembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 2 dicembre 2025, n. 182.
Abrogato dal 18 dicembre 2025
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1999 al 18 dicembre 2025. 740 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali e' istituita una apposita segreteria. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuita' tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunita' culturali e sportive offerte ai giovani. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali. Il consiglio e' composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5; da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime scuole; da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche; da tre rappresentanti degli studenti designati dalle consulte provinciali degli studenti competenti per territorio; da cinque rappresentanti designati dagli enti locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente, che puo' delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente. Il numero complessivo dei componenti eletti nei consigli scolastici locali e' determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonche' di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti del personale delle predette scuole statali; con un rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette scuole. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide se e' presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico puo' assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo' prescindere dal parere. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, dei consigli scolastici locali a norma dell'articolo 139, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I comuni provvedono per i consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le province per i consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di piu' comuni. Le modalita' di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui piu' enti locali partecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-30;233~art5 · fonte del testo
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