E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto. Sono altresi' abrogati:
- a)l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
- b)il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169, sono soppressi:
- a)l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
- b)l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
- c)l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».
Testo vigente dal 8 febbraio 2018
