Art. 29 — Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 8 febbraio 2018
