Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorita' di controllo. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o piu' delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, diverse da quelle del comma 1 e di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.

Testo vigente dal 8 febbraio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231~art5 · fonte del testo

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