Art. 70 — (Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847)
(Disposizioni concernenti l'applicazione del (( regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023))). Il ((regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023)), non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a)il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;
- b)il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;
- c)l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro. I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del ((regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,)) fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD. La Banca d'Italia puo' emanare istruzioni per l'applicazione del ((regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,)) nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
23Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 30 dicembre 2024
