[1]Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113

[2]1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 2023/1113:
  • 1)per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;
  • 2)attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;
  • b)in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le criptoattivita' nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 24 febbraio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-02-21;15~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari