Art. 21-septies — Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati
((Quanto alle voci e agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonche' dei costi per l'accesso alle stesse, si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.)) ((Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:))
- a)((la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi del decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a);))
- b)((l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 21-ter;))
- c)((l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 21-quater.)) ((I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche digitali, relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva, in caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.))
Testo vigente dal 23 luglio 2026
