Art. 2 — Disposizioni finali ed entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 18, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva per adeguare le specifiche medesime a quanto previsto dall'articolo 21-sexies, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dal presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' aggiornato, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il disciplinare tecnico previsto dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e all'aggiornamento del disciplinare tecnico di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta un provvedimento che sancisce l'operativita' del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva ai sensi del presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), capoverso articolo 34-bis, comma 8, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 8 luglio 2026
