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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 4 luglio 2017. 1020 parole tolte, 14 parole aggiunte in 20 capoversi.

tolto: Articolo 26. Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

tolto: 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono:

tolto: a) autorita' o organismi pubblici che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

tolto: 1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o alla legislazione secondaria della Comunita' europea;

tolto: 2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

tolto: 3) le attivita' del cliente, cosi' come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;

tolto: 4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorita' di uno Stato comunitario, ovvero esistano procedure di controlli e contrappesi che assicurino la verifica dell'attivita' del cliente;aggiunto: Allegato Tecnico-art. 4

tolto: b) entita' giuridiche diverse dalle autorita' o organismi pubblici di cui alla precedente lettera a), che agiscano come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

tolto: 1) il cliente sia un'entita' che eserciti attivita' finanziarie che esulino dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa la legislazione nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;

tolto: 2) l'identita' del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;

tolto: 3) in base al diritto nazionale, il cliente abbia ottenuto un'autorizzazione per esercitare le attivita' finanziarie e l'autorizzazione possa essere rifiutata se le autorita' competenti non ottengano soddisfacente convinzione circa la competenza e l'onorabilita' delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attivita' di tale entita' o del suo titolare effettivo;

tolto: 4) il cliente sia soggetto a controllo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita' competenti per quanto riguarda l'osservanza della legislazione nazionale adottata conformemente a tale direttiva e, laddove applicabile, degli obblighi aggiuntivi previsti dalla legislazione nazionale;

tolto: 5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al numero 1) da parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la possibilita' di adeguate misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative;

tolto: c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

tolto: 1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta;

tolto: 2) le operazioni in questione siano eseguite tramite un conto del cliente presso un ente creditizio soggetto alla direttiva 2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva;

tolto: 3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi e la loro natura sia tale da consentire la tempestiva applicazione dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE;

tolto: 4) vi sia un limite predeterminato di valore massimo per il prodotto;

tolto: 5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in questione non possano andare a beneficio di terzi, salvo in caso di decesso, invalidita', sopravvivenza a una predeterminata eta' avanzata o eventi analoghi;

tolto: 6) nel caso di prodotti o operazioni che prevedono l'investimento di fondi in attivita' finanziarie o crediti, compresa l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali, i vantaggi del prodotto o dell'operazione siano realizzabili soltanto nel lungo termine, il prodotto o l'operazione non possano essere utilizzati come garanzia, non vengano fatti pagamenti anticipati, non vengano utilizzate clausole di riscatto e non vi sia recesso anticipato durante la relazione contrattuale. 1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si applica soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno che anch'esse non soddisfino i criteri per proprio conto. 2. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera a), numero 3, l'attivita' esercitata dal cliente e' soggetta a vigilanza da parte delle autorita' competenti. In questo contesto per vigilanza si intende quella basata sui poteri di controllo piu' intensi, compresa la possibilita' di effettuare ispezioni sul posto. Tali ispezioni possono includere la revisione di politiche, procedure, libri e registrazioni e comprendere verifiche a campione. 3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4, le soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a), del presente decreto si applicano in caso di polizze assicurative o prodotti di risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio del seguente comma, negli altri casi la soglia massima e' 15.000 euro. E' possibile derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati al finanziamento di attivita' materiali e quando la titolarita' legale ed effettiva delle attivita' non venga trasferita al cliente fino alla conclusione della relazione contrattuale, purche' la soglia stabilita per le operazioni collegate a questo tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate, non superi 25.000 euro all'anno. 4. Si puo' derogare ai criteri di cui al punto 1, lettera c), numeri 5) e 6), nel caso di prodotti le cui caratteristiche siano determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per finalita' di interesse generale, che beneficino di speciali vantaggi dallo Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e il cui utilizzo sia sottoposto a controllo da parte delle autorita' pubbliche, purche' i vantaggi dei prodotti siano realizzabili solo nel lungo termine e la soglia stabilita ai fini dell'applicazione della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso, questa soglia puo' essere stabilita nella forma di un ammontare massimo su base annuale. 6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Ministro dell'economia delle finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivita' di tali clienti o a qualsiasi tipo di prodotti o operazioni che possono essere considerati come particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o i prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), non possono essere considerati a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo se le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo puo' non essere basso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

    Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~allegato-tecnico-art4 · fonte del testo

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