Art. 3 (Allegato Tecnico)
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
Abrogato dal 4 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
Abrogato dal 4 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 4 luglio 2017. 111 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazioneaggiunto: Allegato Tecnico-art. 3
tolto: 1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identita' e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'eta' si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione e' effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione puo' essere svolta anche da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~allegato-tecnico-art3 · fonte del testo
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