(( Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".

Testo vigente dal 30 dicembre 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3324/2026

    14 febbraio 2026

    In tema di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, il risarcimento del danno previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231 del 2002, nella misura forfettaria di 40 euro, è dovuto in ragione della singola azione promossa del creditore e diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione delle singole fatture emesse in relazione alla medesima prestazione.

    Art. 6

    Rassegna di febbraio 2026, p. 30 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2002 al 30 dicembre 2012. 46 parole tolte, 48 parole aggiunte.

tolto: Ilaggiunto: Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto tolto: al risarcimento aggiunto: anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente tolto: corrispostegli, aggiunto: corrisposte. 2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, tolto: ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita', possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale aggiunto: che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192

    Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231~art6 · fonte del testo

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