Art. 7 — Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

  • a)definizione di linee guida per l'attivita' delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attivita' di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
  • b)monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attivita' di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
  • c)raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
  • d)proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
  • e)proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attivita' con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' composto da:
  • a)cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
  • b)cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • c)due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;
  • d)due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;
  • e)due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori gia' attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
  • f)due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000;
  • g)due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.

Testo vigente dal 8 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-18;141~art7 · fonte del testo

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