Sono competenti a ricevere le segnalazioni dei gravi incidenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, di cui all'articolo 19 del regolamento DORA:

  • a)la Banca d'Italia, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), k), l) e s), del regolamento DORA, dalle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, nonche' da Cassa depositi e prestiti S.p.A., da intermediari finanziari e da Bancoposta;
  • b)la Consob, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e i), del regolamento DORA, a esclusione delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;
  • c)l'IVASS, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere n) e o), del regolamento DORA;
  • d)la COVIP, dalle entita' finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), del regolamento DORA. Nel caso di entita' finanziarie vigilate da piu' Autorita' competenti DORA, l'Autorita' ricevente, come individuata al comma 1, trasmette tempestivamente alle altre Autorita' competenti la notifica iniziale e ciascuna relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, relative ai gravi incidenti TIC, nonche' le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, con le modalita' definite nei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, le entita' finanziarie del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui all'allegato I alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonche' i soggetti appartenenti al settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, forniscono, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, comma 6, del regolamento DORA, anche a CSIRT Italia la notifica iniziale dei gravi incidenti TIC e ciascuna relazione di cui al medesimo articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, utilizzando i modelli e nel rispetto dei termini definiti ai sensi dell'articolo 20 del medesimo regolamento. Le informazioni trasmesse a CSIRT Italia ai sensi del presente comma sono coperte dal segreto d'ufficio. Le entita' finanziarie che procedono alla notifica su base volontaria delle minacce informatiche significative, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento DORA, possono trasmettere la notifica anche a CSIRT Italia. Le informazioni trasmesse a CSIRT Italia, ai sensi del presente comma, sono coperte dal segreto d'ufficio. Con riferimento alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la notifica iniziale, le relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA relative ai gravi incidenti TIC, nonche' le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, sono trasmesse dalla Banca d'Italia anche al Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla trasmissione alla Consob ai sensi del comma 2.

Testo vigente dal 11 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-10;23~art4 · fonte del testo

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