Art. 7 — Federalismo fiscale municipale

In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, ((...)) sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

  • a)una imposta municipale propria;
  • b)una imposta municipale secondaria. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto gia' attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2014

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2011 al 1 gennaio 2014. 4 parole tolte.

In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, tolto: a decorrere dall'anno 2014aggiunto: ... sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art7 · fonte del testo

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