Art. 2 — Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 22 In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario:

  • a)e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
  • b)e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; 2 18 19 21 27 48
  • c)i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
  • 1)ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
  • 2)alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
  • 3)ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
  • 4)ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa;
  • d)i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
  • e)il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato. 6 7 22
Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento". Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

6

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e)) che "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: [...] e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 [...]".

L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147

7

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e)) che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al presente articolo nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

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La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 702) che "Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' determinata nel 55 per cento".

19

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".

21

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".

L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232

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La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 380-novies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarieta' comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016".

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Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che " Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

48

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento per gli anni dal 2026 al 2028".

Testo vigente dal 12 agosto 2026 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/2012

    Questione infondata
    21 marzo 2012

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle «ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», poiché la ricorrente, avendo fatto uso di tale generica formulazione, ha omesso di indicare puntualmente le disposizioni impugnate e, pertanto, ne ha indebitamente demandato l'individuazione alla Corte, così omettendo di adempiere a quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 34, primo comma, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il ricorrente deve indicare nel ricorso - a pena di inammissibilità della questione - le «disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale».

    Art. 2 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale · Art. 14 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale · Art. 81 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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  2. 12 agosto 2026 — 1 gennaio 2027in vigoreper 3 mesi
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  6. 1 marzo 2015 — 3 dicembre 2016per un anno
  7. 1 gennaio 2015 — 1 marzo 2015per un mese
  8. 1 gennaio 2014 — 1 gennaio 2015abrogatoper un anno
  9. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2014per un anno
  10. 28 dicembre 2011 — 1 gennaio 2013per un anno
  11. 17 settembre 2011 — 28 dicembre 2011per 3 mesi
  12. 13 luglio 2011 — 17 settembre 2011per 2 mesi
  13. 23 marzo 2011 — 13 luglio 2011testo originarioper 4 mesi

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 2019 al 12 agosto 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento per gli anni dal 2026 al 2028".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art2 · fonte del testo

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