Art. 8 — Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2002 al 24 novembre 2007. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacita' generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attivita', conforme al modello di cui all'allegato B:
tolto: a) nel caso di attivita' esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
tolto: b) per le attivita' esercitate in forma di lavoro dipendente: le direzioni provinciali del lavoro. I requisiti di onorabilita' e assenza di dichiarazione di fallimento di cui all'articolo 7, comma 1, sono attestati, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
tolto: a) la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di nascita dell'interessato, se nel territorio italiano;
tolto: b) la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma negli altri casi. Il requisito di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo di cui all'articolo 7, comma 1, e' attestato, ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea, da:
tolto: a) per le attivita' di stimatore, intermediari del commercio: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
tolto: b) per l'attivita' di interprete: la Questura della provincia dove si esercita l'attivita';
tolto: c) per gli uffici di informazioni commerciali: la Prefettura della provincia dove l'ufficio esercita l'attivita';
tolto: d) per le attivita' che prevedono l'iscrizione in registri, ruoli, elenchi o albi: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i casi non riconducibili a quanto indicato ai commi 1 e 3, i requisiti di cui agli stessi commi sono attestati dalle autorita' di cui all'articolo 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-20;229~art8 · fonte del testo
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