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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2002 al 24 novembre 2007. 328 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilita', di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso dei requisiti medesimi. Nel caso in cui i requisiti di cui al comma l non risultino dal documento di cui al medesimo comma, essi possono essere certificati da un attestato rilasciato dalle autorita' di cui al comma 1 che faccia riferimento agli elementi richiesti dalle norme nazionali. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci ne' il documento di cui al comma 1 ne' l'attestato di cui al comma 2, l'interessato puo' presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne dinanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato d'origine o di provenienza. Qualora la dichiarazione di cui al comma 3 e' diretta ad attestare l'assenza di un precedente fallimento, essa puo' essere resa anche davanti ad un organismo professionale competente, ove esistente, dello Stato d'origine o di provenienza. Il requisito della capacita' finanziaria e' soddisfatto da attestati rilasciati da una banca dello Stato membro d'origine o di provenienza, da cui risultino certificati i requisiti previsti dalle norme vigenti. La prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale puo' essere fornita da un attestato rilasciato da un istituto assicurativo di un altro Stato membro, nel quale sia precisato che l'assicuratore soddisfa le prescrizioni legislative regolamentari in vigore nello Stato ospitante per quanto riguarda le modalita' e l'estensione della garanzia. Al momento della presentazione, i documenti e gli attestati di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 non devono essere di data anteriore a tre mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-20;229~art7 · fonte del testo