Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/2007

    Questione infondata
    19 giugno 2007

    Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, disponendo che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l'eventuale costituzione di commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata soltanto presso gli istituti statali e non anche presso gli istituti paritari, prevede per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie una deroga al principio dell'equipollenza del trattamento degli alunni nelle scuole parastatali e statali che non è irragionevole. Essa infatti: a) si collega all'esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell'art. 33 Cost., così prevenendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato; b) risponde anche alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la domanda eccedente il limite sopra citato, atteso che le scuole statali - presso le quali esistono oramai tutti i precorsi formativi - sono più numerose e diffuse di quelle paritarie. - Sulla discrezionalità del legislatore nel prevedere cautele idonee ad evitare di favorire, nella varietà di istituzioni scolastiche non statali, attività di «recupero anni scolastici» cfr. ordinanza n. 423/2002.

    Art. 14 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione · Art. 2 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale · Art. 3 cost. · Art. 33 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 4 novembre 2005 al 14 gennaio 2007. 279 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4. Sono altresi' ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalita' definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non puo' superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 11

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226~art14 · fonte del testo

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