Art. 3 — Attività educative e didattiche
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89.
Abrogato dal 16 giugno 2010
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89.
Abrogato dal 16 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 2007 al 16 giugno 2010. 374 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attivita' e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attivita' ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attivita' ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attivita' e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle attivita' e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5,... 7, 8, 9,... e 11 e incrementarlo nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attivita' ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' previsto inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attivita' e insegnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226~art3 · fonte del testo
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