Art. 2 — Informazioni sulla categoria di olio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2016, n. 103.
Abrogato dal 1 luglio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2016, n. 103.
Abrogato dal 1 luglio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 2005 al 1 luglio 2016. 49 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1019/2002, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da trecento euro a milleottocento euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2016, N. 103
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-30;225~art2 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.