Art. 3 — Designazione dell'origine
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2016, n. 103.
Abrogato dal 1 luglio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2016, n. 103.
Abrogato dal 1 luglio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 2005 al 1 luglio 2016. 468 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizzi l'indicazione dell'origine prevalente senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1019/2002. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di condizionamento riconosciute a cui e' stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, di seguito denominate imprese riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa riconosciuta, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da sessanta euro a trecentosessanta euro. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute, che non detengono il registro di carico e scarico previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'annotazione nel registro di cui al comma 3, dei movimenti degli oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15 giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Se non viene effettuata l'annotazione o se la stessa e' inesatta, incompleta o non veritiera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo incaricato, dei riepiloghi di cui all'articolo 5 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che utilizzano sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2016, N. 103
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-30;225~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.