Art. 8 — Identificazione delle partite
Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) n. 29/2012, nonche' privi:
- a)di un codice identificativo;
- b)della indicazione della capacita' totale;
- c)di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto; e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. ((1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese)) Alla medesima sanzione e' soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.
Testo vigente dal 14 luglio 2024
