Art. 16 — Riconoscimento di certificati di navigabilità emessi da Paesi terzi
Nell'attesa che siano conclusi Accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilita' tra la Comunita' europea ed i Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono navigare sulle vie navigabili nazionali, a condizione che il proprietario, l'armatore, o un loro rappresentante presenti una istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottoponga l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna. Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il certificato comunitario per la navigazione interna sono tenuti a bordo.
Testo vigente dal 20 marzo 2009
