[1]Ambito di applicazione
[2]1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
- a)Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
- b)Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
- c)Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
- d)Istituto Italiano di Studi Germanici;
- e)Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
- f)Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;
- g)Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
- h)Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;
- i)Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;
- l)Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
- m)Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
- n)Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
- o)Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
- p)Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
- q)Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
- r)Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
- s)Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);
- t)Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
- u)Istituto Superiore di Sanita' - ISS;
- v)Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti. ((2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
