Art. 7 — Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

(( Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:

  • a)gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
  • b)gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
  • c)gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
  • d)gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
  • e)gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
  • f)gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneita' psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
  • g)gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 174 parole tolte, 147 parole aggiunte in 8 capoversi.

Sono dimessi dal corso aggiunto: di formazione di cui all'articolo 6:

a) gli allievi che non superino l'esame tolto: teoricopratico aggiunto: teorico-pratico al termine del periodo di formazione;

c) gli allievi tolto: e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievitolto: e i vigili del fuoco in prova che siano stati aggiunto: che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;

aggiunto: e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di tolto: sessanta aggiunto: quarantacinque giorni, anche non consecutivi, tolto: ovvero novanta giorni aggiunto: salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

aggiunto: f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta tolto: durante il corso; in quest'ultimo aggiunto: a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi tolto: e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneita'aggiunto: , previa verifica dell'idoneita' psico-fisica, sono ammessitolto: , rispettivamente, a partecipare al primo corso tolto: successivo aggiunto: utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; tolto: gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia

aggiunto: g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'tolto: ,aggiunto: . In tal caso gli allievi sono ammessi a tolto: ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madritolto: ;

tolto: e) i vigili del fuoco in prova che non superano aggiunto: e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica tolto: di cui all'articolo 6, comma 3. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.aggiunto: . Sono espulsi dal corso tolto: gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze aggiunto: di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari aggiunto: pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento tolto: dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,aggiunto: , su proposta del direttore tolto: della scuola. La dimissione dal corso comporta aggiunto: centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari