Art. 7 — Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione
(( Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:
- a)gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
- b)gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
- c)gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
- d)gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
- e)gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
- f)gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneita' psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
- g)gli allievi che siano stati assenti dal corso per piu' di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
