Art. 95 — Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

(( Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che:

  • a)non superino gli esami del corso;
  • b)non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione;
  • c)dichiarino di rinunciare al corso;
  • d)siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
  • e)siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica.
  • f)che siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 40 parole tolte, 246 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e' articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioniaggiunto: Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che:

a) tolto: vice collaboratore amministrativo-contabile aggiunto: non superino gli esami del corso;

b) tolto: collaboratore amministrativo-contabile aggiunto: non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione;

c) tolto: collaboratore amministrativo-contabile esperto aggiunto: dichiarino di rinunciare al corso;

d) tolto: sostituto direttore amministrativo-contabile aggiunto: siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

e) tolto: sostituto direttore amministrativo-contabile capo aggiunto: siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica.

aggiunto: f) che siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art95 · fonte del testo

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