Art. 24 — Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

(( Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che:

  • a)non superino gli esami del corso;
  • b)non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione;
  • c)dichiarino di rinunciare al corso;
  • d)siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
  • e)siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
  • f)che siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 138 parole tolte, 144 parole aggiunte in 7 capoversi.

Sono dimessi dal corso di aggiunto: formazione di cui all'articolo 23tolto: , gli allievi vice ispettori antincendi aggiunto: gli ispettori antincendi in prova che:

a) non tolto: superano aggiunto: superino gli esami del corso tolto: o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativoaggiunto: ;

aggiunto: b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione;

tolto: b) dichiaranoaggiunto: c) dichiarino di rinunciare al corso;

tolto: c) sonoaggiunto: d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di tolto: novanta giorni aggiunto: trenta giorni, anche non consecutivi tolto: ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorniaggiunto: , salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

aggiunto: e) siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corsotolto: , da infermita' aggiunto: ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di serviziotolto: , ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile,aggiunto: . In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della tolto: loro idoneita' psico-fisicatolto: , ovveroaggiunto: ;

aggiunto: f) che siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza aggiunto: dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso tolto: gli allievi aggiunto: di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni tolto: punibili aggiunto: punite con sanzioni disciplinari aggiunto: pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione tolto: dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento tolto: dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,aggiunto: , su proposta del direttore tolto: della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiunto: centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art24 · fonte del testo

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