Art. 68 — Istituzione dei ruoli
[1]Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale:
- a)ruolo degli operatori e degli assistenti;
- b)ruolo degli ispettori logistico-gestionali;
- c)ruolo degli ispettori informatici;
- d)ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;
- e)ruolo degli ispettori sanitari. ((Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale)). Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
[2]12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 19 aprile 2025
