Art. 82 — Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale

(( L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'. 5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2009 al 21 novembre 2018. 206 parole tolte, 221 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Formano oggetto del procedimento negoziale:

tolto: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

tolto: b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

tolto: c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

tolto: d) il tempo di lavoro e, limitatamente alaggiunto: L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo tolto: dei direttivi, l'orario di lavoro;

tolto: e) il congedo ordinario e straordinario;

tolto: f) la reperibilita';

tolto: g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: h) i permessi brevi per esigenze personali;

tolto: i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

tolto: l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;

tolto: m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

tolto: n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

tolto: o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

tolto: p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 aggiunto: degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'. 5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art82 · fonte del testo

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