Art. 67 — Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario
(( Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed e' valutata da una apposita commissione costituita con decreto del capo del Dipartimento. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, e' presieduta dal capo del Corpo nazionale ed e' composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale. 5. La promozione per merito straordinario e' conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
