Art. 66 — Conferimento delle promozioni per merito straordinario
(( La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 29 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumita' delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attivita' di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacita' professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, e' attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore. 3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato puo' essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
