Art. 141 — Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative
(( Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:
- a)ruolo dei direttivi;
- b)ruolo dei dirigenti. Il ruolo dei direttivi e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
- a)vice direttore;
- b)direttore;
- c)direttore vicedirigente. Il ruolo dei dirigenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
- a)primo dirigente;
- b)dirigente superiore;
- c)dirigente generale. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale e' riconosciuta, altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
