Art. 141 — Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

(( Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:

  • a)ruolo dei direttivi;
  • b)ruolo dei dirigenti. Il ruolo dei direttivi e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
  • a)vice direttore;
  • b)direttore;
  • c)direttore vicedirigente. Il ruolo dei dirigenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
  • a)primo dirigente;
  • b)dirigente superiore;
  • c)dirigente generale. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale e' riconosciuta, altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 150 parole tolte, 132 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessita' operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblicaaggiunto: Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:

aggiunto: a) ruolo dei direttivi;

aggiunto: b) ruolo dei dirigenti. Il ruolo dei direttivi e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

aggiunto: a) vice direttore;

aggiunto: b) direttore;

aggiunto: c) direttore vicedirigente. Il ruolo dei dirigenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

aggiunto: a) primo dirigente;

aggiunto: b) dirigente superiore;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: c) dirigente generale. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale e' riconosciuta, altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art141 · fonte del testo

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