Art. 208 — Trattamento economico
(( Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonche' in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilita' esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' le maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza. 3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 226 assicura, in relazione alla specificita' dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
