Art. 13 — Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale

(( E' dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:

  • a)dichiara di rinunciare al corso;
  • b)non supera gli esami di fine corso;
  • c)e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Il personale che sia stato assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita' e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 38 parole tolte, 43 parole aggiunte in 2 capoversi.

E' dimesso tolto: dai corsi di formazione aggiunto: dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:

c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di tolto: venti aggiunto: quindici giorni, anche tolto: se non continuativi aggiunto: non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta tolto: ad aggiunto: a infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, … intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Il personale tolto: di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 aggiunto: che sia stato assente dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'tolto: , e' ammesso a partecipare al tolto: corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari aggiunto: pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento tolto: dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civileaggiunto: , su proposta del direttore tolto: della scuola aggiunto: centrale per la formazione. Il personale ammesso a ripetere il corso aggiunto: di formazione professionale per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, aggiunto: ovvero per maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei … nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. aggiunto: 6. Il personale che non supera il corso aggiunto: di formazione professionale permane nella qualifica tolto: rivestita aggiunto: di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art13 · fonte del testo

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