Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

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Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

Testo vigente dal 5 aprile 2013

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2013

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2011 al 5 aprile 2013. 1615 parole tolte in 46 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito JI: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;

tolto: b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

tolto: c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

tolto: d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;

tolto: d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

tolto: d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;

tolto: e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata;

Mostra gli altri 38 capoversi cambiati

tolto: e-bis) credito di emissione: unita' di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie:

tolto: 1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;

tolto: 2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;

tolto: f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;

tolto: g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;

tolto: h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;

tolto: i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;

tolto: l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia presso la Banca Mondiale;

tolto: m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

tolto: m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell' allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;

tolto: m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

tolto: m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e' specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia;

tolto: n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;

tolto: n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita' di trasporto aereo elencate all' allegato A-bis;

tolto: n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;

tolto: o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

tolto: p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

tolto: p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

tolto: q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

tolto: r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

tolto: s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilita' di verificare le dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;

tolto: t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

tolto: u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per:

tolto: a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 3-bis;

tolto: a-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166;

tolto: a-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166;

tolto: b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE;

tolto: c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

tolto: c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;

tolto: d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;

tolto: e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

tolto: f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

tolto: g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

tolto: h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;

tolto: i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;

tolto: l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

tolto: m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato "Registro", banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14.

tolto: m-bis) riserva speciale: quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

    Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;216~art3 · fonte del testo

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