tolto: e-bis) credito di emissione: unita' di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie:
tolto: 1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
tolto: 2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;
tolto: f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
tolto: g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
tolto: h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
tolto: i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;
tolto: l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia presso la Banca Mondiale;
tolto: m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
tolto: m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell' allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;
tolto: m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
tolto: m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e' specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia;
tolto: n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
tolto: n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita' di trasporto aereo elencate all' allegato A-bis;
tolto: n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;
tolto: o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
tolto: p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
tolto: p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;
tolto: q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
tolto: r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
tolto: s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con la responsabilita' di verificare le dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;
tolto: t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
tolto: u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per:
tolto: a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 3-bis;
tolto: a-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166;
tolto: a-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166;
tolto: b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE;
tolto: c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
tolto: c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;
tolto: d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell'impianto;
tolto: e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
tolto: f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
tolto: g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;
tolto: h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;
tolto: i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;
tolto: l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
tolto: m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato "Registro", banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14.
tolto: m-bis) riserva speciale: quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1.