Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

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Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

Testo vigente dal 5 aprile 2013

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2013

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2011 al 5 aprile 2013. 841 parole tolte in 13 capoversi.

tolto: A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013, puo' accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

tolto: a) inizia ad esercitare un'attivita' di trasporto aereo di cui all'allegato A-bis dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attivita' non e' una continuazione integrale o parziale di un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

tolto: b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attivita' non e' una continuazione integrale o parziale di un'attivita' di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda. La domanda di cui al comma 2 e' predisposta conformemente alle modalita' stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

tolto: a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

tolto: b) le prove che i criteri di ammissibilita' ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

tolto: c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera b):

tolto: 1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

tolto: 2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: 3) la quantita', in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

tolto: a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato alla Commissione domanda conforme ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

tolto: 1) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera a), e 4;

tolto: 2) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 3, lettera c), numero 3), e del comma 4;

tolto: b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che e' determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo di cui al comma 1, lett. b), non supera il milione di quote. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

    Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;216~art3quinquies · fonte del testo

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